FAQ sulle borse di plastica. Fonte: COMUFFICIO, Michele Oprandi (Decreto Legge n. 91 del 20 Giugno 2017)
1. La norma regolamenta solo le borse per alimenti sfusi?
No, tutte le borse di plastica per il trasporto sono oggetto di questa normativa.
2. Quali tipologie di borse sono toccati dalla norma?
La norma riguarda: borse di plastica in materiale ultraleggero (alimentari), borse in plastica biodegradabili o compostabili, borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna e borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna.
3. Tutte le tipologie di attività sono soggette alla norma o solo chi vende alimentari?
La norma riguarda tutte le attività.
4. Si possono ancora commercializzare borse in plastica?
Si, ma solo se rispettano il criterio di biodegradibilità e compostabilità secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002.
5. I sacchetti che non rispettano questi criteri possono essere ceduti gratuitamente?
No, è vietata la vendita di borse di plastica non conformi alla direttiva ma anche la cessione a titolo gratuito.
6. Cosa faccio della mia scorta di sacchetti?
Se le borse di plastica non rispettano la normativa in termine di biodegradabilità e compostabilità non possono essere commercializzate né regalate.
7. La vendita della borsa conforme alla normativa deve essere evidenziata sullo scontrino/ricevuta fiscale?
Si, è indispensabile dare evidenza della cessione a titolo oneroso delle borse per singola unità.
8. A quale aliquota è soggetta la vendita?
Sulla cessione della borsa di plastica va applicata l’IVA del 22% indipendentemente da quale prodotto sia destinato a contenere.
9. Sullo scontrino/fattura deve obbligatoriamente apparire una dicitura che indentifica il sacchetto (shopper, borsa, sporta, sacchetto, ecc.)?
La norma prevede che “ il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite ” ma non ne specifica il modo. Si suggerisce laddove è possibile di creare una apposita voce (es. Borsa di Plastica, Sacchetto, shopper, ecc) o un apposito reparto.
10. Il commerciante può applicare un abbuono sul prodotto relativo al costo del sacchetto
(es. vendita scarpe da 100 euro, vendita shopper da 0,10 euro: applico al prezzo delle scarpe uno scontro di 0,10 €)
Pare essere una pratica borderline in quanto l’art. 4-ter specifica che sono soggetti a sanzioni casi
“ di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-bis e 226-ter”.
Suggeriamo di non alimentare questa pratica.
11. Sono previste sanzioni?
Si, il Decreto prevede sanzioni da 2.500 fino a 25.000 per chi elude la norma. La sanzione può essere anche quadruplicata se riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica (ergo fino a 100.000 euro).
12. Il produttore delle borse deve rilasciare qualche dichiarazione?
Non è espressamente previsto dal Decreto ma suggeriamo di farsi rilasciare dal produttore delle borse di plastica una dichiarazione di conformità del prodotto acquistato con la normativa.
13. Le Borse di Plastica hanno un prezzo imposto?
No, la norma non prevede alcuna soglia minima o massima di prezzo, viene lasciata libertà al negoziante di stabilirne il costo (che comunque deve esserci).